Art. 4.
(Commissione di valutazione e controllo).

      1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione di valutazione e controllo, composta da: un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con funzioni di Presidente; un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; un esperto designato dal Ministro del commercio internazionale; un esperto in materia di cooperazione designato dal Ministro degli affari esteri; un esperto laureato in botanica e un esperto laureato in antropologia rispettivamente designati dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali; un esperto in legnami e foreste, designato dalle associazioni ambientaliste; un antropologo esperto in questioni indigene designato dalle associazioni ambientaliste e dai coordinamenti delle organizzazioni di sviluppo; un rappresentante delle associazioni imprenditoriali.